Lo stato di ebbrezza può essere dovuto all’uso di alcool o di sostanze stupefacenti.L’art. 186 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) sanziona chi si mette alla guida di un veicolo con un tasso alcolemco superiore a 0,50 grammi per litro (g/l). Nello specifico, il comma II, prevede che chiunque guida in stato di ebbrezza alcolemica è punito: a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 531,00 ad € 2.125,00, qualora sia stato accertato un valore compreso fra 0,51 e 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi. b) con l'ammenda da € 800,00 ad € 3.200,00 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore compreso fra 0,81 e 1,50 g/l. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. c) con l'ammenda da € 1.500,00 ad € 6.000,00 e l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore supeeiore a 1,51 g/l. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. In caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata se nel corso di due anni si viene fermati alla guida in un veicolo con un tasso alcolemoco superiore a 1,51 g/l. Come previsto dalla circolare n. 6535 del 22 aprile 2011 emanata dal Ministero dell’Interno il permesso provvisorio di circolazione per recarsi sul luogo di lavoro non viene riconosciuto dalla Prefettura a chi sia stata contestata la guida in stato di ebbrezza con un valore superiore a 0,80 g/l. Nel Febbraio 2015 le Sezioni Unite della Suprema Corte Penale hanno affermato con sentenza n. 5396/2015 che il verbale di contestazione è nullo se gli agenti accertatori non hanno comunicato al conducente che aveva il diritto di farsi assistere dall’avvocato all’atto della prova dell’etilometro.In ogni caso, grazie alla novità introdotta dal legge n. 120/2010, l’art. 186, comma IX-bis, C.d.S. riconosce la possibilità di avvalersi, per una sola volta ed in caso di contestazione dell’art. 186, comma I, lett b) o c), dei lavori di pubblica utilità i quali consentono di:- dimezzare la sospensione della patente; - estinguere il reato che pertanto non viene menzionato nel casellario giudiale; - in caso di confisca del veicolo, ottenere la revoca la confisca e pertanto di mantenere la proprietà del proprio veicolo; - non pagare nè l’ammenda nè la conversione della pena detentiva in pecuniaria. I lavori di pubblica utilità si svolgono presso gli enti convenzionati, generalmente i Comuni, e si svolgono in orari compatibili con i propri impegni di lavoro. Ogni giorno di condanna equivale a 2 ore di lavori di pubblica utilità. Ogni ora equivale ad € 125,00. I lavori di pubblica utilità non vengono concessi se il veicolo è stato coinvolto in un sinitro stradale. La Cassazione Penale ha stabilito che costituisce sinistro stradale anche l’uscita della carreggiata della strada, avvenuta in piena autonomia, senza il coinvolgimento di altri veicoli.