Art. 187 C.d.S.: guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti

L’art. 187 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) sanziona chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o  psicotrope con l'ammenda da € 1.500,00 ad € 6.000,00 e l'arresto da sei mesi ad un anno.   All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il  veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata.    La patente di guida è sempre revocata in caso di recidiva nel triennio.   Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è  sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato    Differentemente da quanto avviene nella guida in stato di ebbrezza alcolica l’art. 187 C.d.S. sanziona il semplice uso delle sostanze stupefacenti,  indiprendentemente dalla quantità assunta.  Grazie alla novità introdotta dal legge n. 120/2010, l’art. 187, comma VIII-bis, C.d.S. riconosce la possibilità di avvalersi, per una sola volta, dei lavori di  pubblica utilità i quali consentono di:  - dimezzare la sospensione della patente;  - estinguere il reato che pertanto non viene menzionato nel casellario giudiale;  - in caso di confisca del veicolo, ottenere la revoca la confisca e pertanto di mantenere la proprietà del proprio veicolo;  - non pagare nè l’ammenda nè la conversione della pena detentiva in pecuniaria.  I lavori di pubblica utilità si svolgono presso gli enti convenzionati, generalmente i Comuni, e si svolgono in orari compatibili con i propri impegni di lavoro.  Ogni giorno di condanna equivale a 2 ore di lavori di pubblica utilità. Ogni ora equivale ad € 125,00.   I lavori di pubblica utilità non vengono concessi se il veicolo è stato coinvolto in un sinitro stradale. La Cassazione Penale ha stabilito che costituisce sinistro  stradale anche l’uscita della carreggiata della strada, avvenuta in piena autonomia, senza il coinvolgimento di altri veicoli.  
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