Diritto Penale

Si viene coinvolnti in un procedimento penale ogni qualvolta in cui venga esercita da un altro cittadino o d’ufficio dal Pubblico Ministero un’azione penale.  Dall’insulto allo spintone, dalla percossa alla lesione, dall’appropriazone del denato altrui alla corruzione, dall’investimento pedonale all’omicidio colposo o  volontario, ogni volta venga commessa un’azione che il codice penale qualifica come vietata si deve affrontare giudizio penale.  Viene spesso fatta confusione fra tre distinti termini, quello di indagato, di imputato e di condannato. Indagato è colui che viene sottoposto ad indagini in quanto la Procura della Repubblica, d’ufficio, o un cittadino hanno presentato una denuncia o una  querela. In questa fase generalmente non vi è la necessità di un avvocato.   Qualora la Procura ritenga che la denuncia o la querela siano fondate esercita l’azione penale con rinvio a giudizio della persona indagata, la quale da questo  momento diviene imputata e sarà sottoposta alla valutazione del Giudice.  Solo a seguito dell’esito negativo del giudizio si potrà essere considerati colpevoli, fatta salva la possibilità di ricorrere in secondo grado presso la Corte  d’Appello e, in caso di esito negativo anche del giudizio di secondo grado, presso la Corte di Cassazione.  Il cittadino non ha la possibilità di difendersi senza l’assistenza di un avvocato. In assenza del difensore scelto direttamente dalla persona coinvolta, verrà  nominato un difensore d’ufficio il cui nominativo verrà scelto a caso da un’apposita lista dall’agente accertatore. Il difensore d’ufficio ha diritto allo stesso  trattamento retributivo spettante all’avvocato di fiducia. Infatti non va confusa la figura del difesore d’ufficio conquella dell’avvocato che segue il cliente con   gratuito patrocinio attraverso il quale l’avvocato, di fiducia o d’ufficio, non viene pagato dal cliente che non raggiunge un determinato reddito, bensì dallo  Stato.
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