5- Separazione e divorzio giudiziale

La separazione giudizale viene disciplinata dagli art. 706 e ss. C.c., mente il divorzio dalla legge n.898/1970.  Si ricorre a tali proceudre qualora i coniugi si trovino nella difficoltà di raggiungere un accordo circa l’affidamento dei figli, le modalità si divisione dei ben o  l’assegnazione della casa coniugale.  Oltre alla documentazione richiesta per procedere con la separazione consensuale o il divorzio congiunto ogni coniuge, all’atto della costituzione in giudizio,  è altresì obbligato a produrre le proprie ultime tre dichiarazioni dei redditi. Detta produzione si rende necessaira al fine di valutare l’assegnazione di un  assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole.  Il Tribunale competente, in entrambe le procedure, è quello dell’ultima residenza comune dei coinugi o, qualora i coniugi non abbiamo mai avuto una  residenza comune in Italia, quello del luogo in cui è residente il coniuge convenuto. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero, la domanda potrà  essere proposta al tribunale del luogo di residenza del ricorrente. Se anche il coniuge ricorrente è residente all’estero la procedura potrà essere avviata in un  qualunque Tribunale d’Italia.  A seguito dell’entrata in vigore della legge n. 55/2015, con decorrenza dal 26.05.2015, per avviare la procedura di divorzio giudiziale è necessario che siano  decorsi dodici mesi dall’avvio della procedura di separazione giudiziale oppure sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi dinanzi al Preseidente del  Tribunale in caso di separazione giudiziale. Questi termine sostituiscono quello di tre anni in precedenza previsto per avviare le pratiche di divorzio. 
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