La costituzione di parte civile nel processo penale
Quando si parla di reati è opportuno distingue fra ii reati perseguibili d’ufficio da quelli perseguibili a seguito di querela della persona offesa. Quando un reato è perseguibile d’ufficio è l’autorità giudiziaria, fra i quali sono compresi anche i Carabinieri, che una volta venuti a conoscenza del reato hanno l’obbligo di comunicare la commissione del reato alla Procura delle Repubblica ai fini dell’iscrizione nel registro degli indagati della persona che ha commesso l’illecito. Il reato invece è perseguibile a querela della persona offesa quando solo questa persona può, entro il termine di tre mesi dall’avvenuta conoscenza della commissione del reato. Solo questa persona può decidere se presentare la querela, non potendosi sostiuire ad essa nessuno, neppure l’autorità giudiziaria. E’ il codice penale che specifica quando un reato è perseguibile d’ufficio o dalla persona offesa. A seguito della proposizione della querela vengono avviate delle indagini dalla Procura della Repubblica. Nell'ipotesi in cui il Pubblico Ministero ritenga esistere una responsabilità penale della persona denunciata, esercita l'azione penale per il rinvio a giudizio. Nel corso di detto giudizio la persona offesa, che ha presentato la querela, potrà decidere se costituirsi parte civile al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.