Il testamento e la successione ereditaria

II testamento è l'atto attraverso il quale una persona dispone dei propri beni dal momento in cui avrà cessato di vivere.   Può contenere anche disposizioni di carattere non patrimoniale, come la designazione di un tutore o il riconoscimento di figli naturali. Si tratta di un atto che il  testatore può revocare sino all'ultimo momento di vita. In presenza di un valido testamento l'eredità viene devoluta nel rispetto delle indicazioni del de cuius, purché non vengano lesi i diritti dei legittimari (coniuge, figli  e, in mancanza dei figli, gli ascendenti). Invero, salvo l’ipotesi di indegnità previste dall’art. 463 c.c., i soggetti successibili (come il coniuge, se ancora in vita,  ed i  figli) non possano essere completamente esclusi dall’eredità, avendo gli stessi alla quota minima prevista dalla legge.  Esistono tre forme di testamento: vi sono il testamento pubblico e segreto, che coinvolgono necessariamente il notaio, nonchè il testamento olografo, il quale può  essere scritto di proprio pugno facendo però attenziona a rispettare i pochi requisiti richiesti dalla legge o a non inseire clausole nulle, per non incorrere nelle  invalidità previste dalla legge.  I requisiti sono tre, per il resto per scrivere il testamento potrà essere utilizzato anche un semplice foglio di carta.     1- Il testamento olografo deve essere scritto, interamente, dal testatore: non è valida la sottoscrizione di fogli stampati a computer o a macchina.   2- Lo scritto deve inoltre essere datato, con l’indicazione di giorno, mese ed anno.   3- Il testamento deve essere firmato. Come si può notare las crittura di un testamento non è complicata. Tuttavia, poichè l’erede a cui viene lasciato meno di quanto non avrebbe ottenuto in assenza di  testamento potrebbe avere interesse ad impugnarlo, è bene essere assistiti nella redazione dello stesso o, in alternativa, scrivere in modo semplici, prive di  condizioni che potrebbero essere invalidate. L’eredità può essere:  1-  accettata 2- accettata con beneficio d’inventario, cioè separando il proprio patrimonio da quello del de cuius, in attesa di comprendere se i debiti superino i crediti  3- rifiutata.  Il rifiuto dell’eredità può essere dichiarato nella Cancelleria del Tribunale, senza il coinvolgimento del notaio. 
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